Dal 1° ottobre 2023, il Consiglio regionale di Tubinga, Dipartimento per la salute degli animali, il benessere degli animali e la protezione dei consumatori (STV), è responsabile dell'approvazione delle imprese di trasporto e dei veicoli per il trasporto su strada per lunghi viaggi responsabile. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Informazioni generali sul trasporto di animali
Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto è in vigore dal gennaio 2007 ed è stato allineato alle normative europee con la revisione dell'Ordinanza sul trasporto degli animali del 18 febbraio 2009. L'ordinanza nazionale regola anche altre questioni (ad esempio il trasporto in container, le disposizioni per altre specie animali).
Le seguenti autorizzazioni ai sensi del Regolamento 1/2005 sono nuove:
- Le aziende di trasporto per viaggi fino a 8 ore devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 10, comma 1.
- Le aziende di trasporto per viaggi lunghi devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 11, comma 1.
- I mezzi di trasporto per i viaggi lunghi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 2.
Il certificato di idoneità ai sensi dell'art. 13 della vecchia versione dell'Ordinanza sul trasporto di animali è stato sostituito dal certificato di idoneità per i conducenti e gli assistenti ai sensi dell'art. 17, comma 2. Il certificato di idoneità è richiesto da quando è in vigore l'Ordinanza sul trasporto di animali. Il certificato di idoneità è richiesto dal 5 gennaio 2008.
L'autorizzazione come azienda di trasporto e il certificato di idoneità sono necessari anche per gli allevatori che trasportano i propri animali per più di 65 km fino a destinazione.
Corsi
Nel Baden-Württemberg, Deula Baden-Württemberg gGmbh di Kirchheim/Teck offre corsi di formazione corrispondenti.
Moduli
- Richiesta di un certificato di idoneità al trasporto di animali tipo di file: PDF , dimensione file: 142.83 KB
- Richiesta di autorizzazione per il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2005 per il trasporto commerciale di vertebrati su distanze di trasporto superiori a 65 km, con tempi di trasporto inferiori a 8 ore tipo di file: PDF , dimensione file: 82.55 KB