zum Hauptmenü zum Seiteninhalt zur Subnavigation zum Footermenü zur Suchfunktion zu den Hinweisen der Barrierefreiheit


Obblighi di registrazione per le aziende che operano nei settori degli alimenti, dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, dei cosmetici e dei prodotti del tabacco

Cibo

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
, tutte le imprese alimentari devono essere notificate dagli operatori del settore alimentare all'autorità competente per la registrazione.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, per imprese alimentari si intendono tutte le imprese che svolgono un'attività connessa alla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione di
prodotti alimentari. Gli alimenti non comprendono, ad esempio, gli animali vivi, a meno che non siano stati preparati per l'immissione sul mercato per il consumo umano
e le piante prima della raccolta.

Si noti inoltre:
Sono soggette ad autorizzazione anche alcune imprese che producono, fabbricano o trattano alimenti di origine animale.
Ciò riguarda, tra l'altro, numerosi macellai artigianali e commercianti diretti di prodotti agricoli, in particolare quelli che macellano direttamente e che erano soggetti a registrazione solo in base alla legislazione sull'igiene delle carni precedentemente in vigore.
Sono soggette ad autorizzazione anche le cucine commerciali che trattano o trasformano alimenti di origine animale e li forniscono anche ad altre imprese. Questo non si applica alle aziende che forniscono non più di un terzo della quantità di alimenti di origine animale prodotti ad altri esercizi commerciali (compresi centri diurni, case di riposo e club) o a parti di aziende (ad esempio filiali) situate in un raggio non superiore a 100 chilometri.

Cosmetici

Chiunque fabbrichi prodotti cosmetici in Germania deve, ai sensi della sezione 3 dell'ordinanza tedesca sui prodotti cosmetici (ordinanza sui cosmetici), notificare l'autorità competente responsabile del controllo del luogo di fabbricazione prima di immettere il prodotto sul mercato. Se i prodotti cosmetici sono importati nell'Unione Europea, la persona responsabile dell'importazione deve, in conformità con il presente regolamento, notificare all'autorità competente responsabile del controllo il luogo in cui i prodotti cosmetici sono introdotti nell'area di applicazione del presente regolamento (luogo di importazione) prima che siano importati per la prima volta.
I prodotti cosmetici sono sostanze o miscele destinate a venire a contatto esterno con parti del corpo umano (pelle, sistema pilifero, unghie, labbra e regioni intime esterne) o con i denti e le membrane mucose della cavità orale al solo o prevalente scopo di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o influenzare l'odore del corpo.

Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Le aziende che producono, manipolano o immettono sul mercato materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti come prodotti finiti devono notificarlo all'autorità competente per la rispettiva attività, in conformità alla Sezione 2a dell'Ordinanza tedesca sulle materie prime (BedGgstV), al più tardi al momento dell'inizio delle loro attività.
Tutti i materiali e gli oggetti elencati nella Sezione 2 (6) del Codice tedesco degli alimenti e dei mangimi sono considerati materie prime.

Caso speciale: fornitura di carne di cervo in piccole quantità

I cacciatori che vendono la selvaggina ai consumatori finali e al commercio al dettaglio locale in piccole quantità dopo che è stata tagliata dalla copertura devono registrare se stessi e la camera della selvaggina che utilizzano. A tal fine è necessario utilizzare un modulo di registrazione separato; ulteriori informazioni sui vari canali di commercializzazione sono disponibili nella scheda informativa allegata:

Prodotti del tabacco

§ L'articolo 22 della legge sui prodotti del tabacco (Tabakerzeugnisgesetz - TabakerzG) e l'articolo 31 dell'ordinanza sui prodotti del tabacco (TabakerzV) prevedono che la vendita a distanza transfrontaliera di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di ricarica (e-liquid) ai consumatori debba essere registrata presso le autorità di vigilanza competenti. La registrazione deve essere effettuata sia presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'azienda sia presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato. Anche le aziende con sede al di fuori dell'UE che immettono tali prodotti sul mercato dell'UE devono essere preventivamente registrate presso gli Stati membri interessati.

Un prodotto del tabacco è un prodotto che può essere consumato (anche fumato) e che consiste, anche solo in parte, di tabacco geneticamente modificato o non modificato geneticamente.

Poiché le basi giuridiche sopra citate richiedono anche l'esistenza di un sistema di verifica dell'età, per la registrazione è necessario fornire informazioni più ampie rispetto a quelle fornite per i prodotti alimentari/utensili/cosmetici. Vi chiediamo pertanto di utilizzare il modulo fornito dall'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL) per la registrazione (reperibile sul sito BVL - Registrazione per la vendita a distanza transfrontaliera ai consumatori (bund.de)) e di inviarcelo.