Informazioni sull'amianto
Novità sui lavori di demolizione in presenza di amianto in aree a basso o medio rischio
Cosa è cambiato?
Per quanto riguarda la gestione dell'amianto nei lavori di demolizione, risanamento e manutenzione, il legislatore ha apportato alcune modifiche al regolamento sulle sostanze pericolose, che entreranno in vigore già nel 2026.
Le imprese che eseguono lavori di demolizione in aree a basso o medio rischio di esposizione all’amianto devono ottenere, entro e non oltre il 19 dicembre 2026, un’autorizzazione ai sensi del § 11a comma 4a del GefStoffV. Per le imprese con sede nel distretto di Ludwigsburg, l’autorizzazione viene rilasciata dal Dipartimento 24 – Ispezione del lavoro.
L’avvio di un’attività di demolizione senza l’autorizzazione rilasciata costituisce un’infrazione amministrativa.
Le imprese che dispongono già di un’autorizzazione per attività a elevato rischio da amianto (rilasciata dai Regierungspräsidien) non necessitano di alcuna autorizzazione anche in base alla nuova normativa, poiché tale autorizzazione è inclusa nella licenza già in loro possesso.
Come posso ottenere la mia autorizzazione?
È necessario presentare una domanda informale presso l’ufficio distrettuale di Ludwigsburg:
FB 24 Ispezione del lavoro
Casella postale 760
71607 Ludwigsburg
oppure via e-mail all'indirizzo gewerbeaufsicht[at]landkreis-ludwigsburg.de
Solo le imprese con sede nel distretto di Ludwigsburg possono presentare la richiesta all’Ufficio distrettuale di Ludwigsburg. Le imprese che non hanno sede nel distretto di Ludwigsburg devono rivolgersi al proprio distretto rurale o comunale di riferimento.
Quali documenti sono necessari per la domanda?
- Nome e indirizzo dell’azienda, nonché nome dell’imprenditore, dell’amministratore delegato, del socio accomandatario o del membro del consiglio di amministrazione.
- È necessario presentare una nuova dichiarazione relativa all'azienda ai sensi dell'Allegato 1.1 TRGS 519. Ciò vale anche se in passato è già stata presentata una dichiarazione relativa all'azienda.
- Dovete indicarci la persona o le persone competenti e responsabili che, all’interno della vostra impresa, sono incaricate di tutte le attività relative all’amianto.
- Dovete indicarci il vostro esperto incaricato di svolgere la supervisione in loco in cantiere (responsabile della supervisione).
- Dovete indicarci i vostri dipendenti competenti che maneggiano l’amianto.
- È necessario allegare l’attestato di frequenza al corso di formazione e, se del caso, l’attestato di aggiornamento ai sensi della TRGS 519, allegati 3, 4 e 5, per la persona responsabile e la persona incaricata della supervisione (entrambe sono persone competenti).
- È necessario allegare l’attestato di competenza o di conoscenze di base acquisite nella gestione dell’amianto per i dipendenti.
- È necessario allegare le istruzioni operative, redatte secondo i principi della TRGS 555.
- Devono essere allegati la valutazione generale dei rischi e il piano di lavoro generale.
- Devono essere allegati i certificati di visita medica preventiva dei lavoratori.
Una volta raccolti tutti i documenti, è possibile inviarli all’Ispettorato del lavoro con la richiesta di rilascio di un’autorizzazione.
C'è qualcos'altro da tenere presente per quanto riguarda le competenze tecniche e specialistiche?
Sì, anche in questo ambito ci sono delle novità.
Attestato di competenza tecnica
Con il nuovo regolamento sulle sostanze pericolose, l’attestato di competenza tecnica (cfr. TRGS 519 n. 2.16) diventa obbligatorio per tutti i lavoratori che maneggiano l’amianto. L'attestazione può essere ottenuta tramite un corso di formazione riconosciuto presso un ente certificatore o nell'ambito di una formazione interna all'azienda. La formazione interna relativa alla competenza tecnica può essere svolta solo da una persona che possieda a sua volta una competenza tecnica completa e riconosciuta dalle autorità ai sensi della TRGS 519. La formazione interna deve essere svolta, in termini di contenuto e portata, secondo le linee guida ufficiali relative alle «Conoscenze di base sull’amianto». Il contenuto e l’entità della formazione interna devono essere documentati e costituiscono parte integrante della certificazione.
Alcune associazioni di categoria offrono anche un corso di e-learning per l’acquisizione della competenza specialistica. Se l’e-learning rappresenta una soluzione adeguata per i propri dipendenti, è opportuno informarsi presso la propria associazione di categoria in merito alle condizioni di partecipazione.
Per l’attestazione della competenza specialistica o delle conoscenze di base è previsto un periodo transitorio fino al 5 dicembre 2027.
Se i vostri dipendenti non dispongono ancora di tale attestato, dovete indicare nella vostra richiesta che presenterete la documentazione entro il 5 dicembre 2027. Qualora la documentazione non venga presentata entro i termini previsti, la vostra autorizzazione decadrà automaticamente.
Persona responsabile
Il concetto di «persona responsabile» è relativamente nuovo nel contesto della gestione dell’amianto.
La persona responsabile (cfr. TRGS 519 n. 2.14) ha il compito e l’autorità di pianificare le misure di protezione, di procurarsi l’attrezzatura necessaria e di assicurarne il corretto funzionamento, nonché di fornire istruzioni per l’attuazione delle misure di protezione durante lo svolgimento delle attività e di redigere la valutazione dei rischi.
La persona responsabile può anche svolgere la supervisione in loco ed è autorizzata ad assumere il coordinamento in caso di collaborazione con altri lavoratori. La persona responsabile deve essere dipendente dell’azienda in questione. La persona responsabile può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di responsabile della sorveglianza. La persona responsabile deve possedere le competenze previste dall’Allegato 4 della TRGS 519.
In questo caso si applica un periodo transitorio fino al 5 dicembre 2027.
Qualora la persona responsabile debba ancora seguire un corso di formazione, si prega di indicarlo nella domanda. Se la documentazione non viene presentata entro la scadenza del periodo transitorio, l’autorizzazione decade automaticamente.
Responsabile della sorveglianza
Il responsabile della sorveglianza (TRGS n. 2.15) sorveglia, con potere direttivo, l’esecuzione delle attività con l’amianto in loco e deve essere costantemente presente sul posto durante lo svolgimento delle attività. Tale persona deve avere familiarità con i lavori, i pericoli che ne derivano e le misure di protezione necessarie. Il responsabile della supervisione deve possedere la competenza prevista dall’Allegato 4 della TRGS 519. A tal proposito, il certificato di competenza già acquisito, comunemente denominato «piccolo certificato per l’amianto», continua ad essere considerato valido. L’obbligo di aggiornamento biennale deve essere rispettato da tutti i titolari del “piccolo certificato per l’amianto”.
Rimane in vigore il divieto di eseguire lavori con l’amianto in cantiere senza la presenza di una persona competente (titolare del «piccolo certificato amianto»).
L’autorizzazione è gratuita?
Purtroppo no. Per il rilascio dell’autorizzazione è prevista una tassa amministrativa che, a seconda del carico di lavoro, sarà compresa tra 400 € e 600 €.