A partire dal 1° gennaio 2004, le uova possono essere immesse sul mercato solo da allevamenti per i quali l'autorità competente per la registrazione degli allevamenti di galline ovaiole ha rilasciato un numero di registrazione e che sono timbrati con un codice produttore corrispondente.
Sono soggetti a registrazione gli allevamenti
- che detengono 350 o più galline ovaiole o
- gli allevamenti che hanno meno di 350 galline ma che commercializzano le loro uova con l'obbligo di etichettatura.
Se le galline allevate sono meno di 350 e le uova sono vendute direttamente al consumatore finale nell'azienda o alla porta di casa senza etichettatura, non c'è obbligo di registrazione.
Oltre all'azienda di origine, il codice del produttore riportato sull'uovo deve indicare anche le modalità di allevamento delle galline ovaiole.