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Condizioni generali di utilizzo per l'accesso a Internet tramite la WLAN ospiti del distretto di Ludwigsburg

Le seguenti condizioni generali di utilizzo regolano l'uso della rete WLAN aperta agli ospiti (di seguito denominata "WLAN") nella sala del distretto dell'Ufficio distrettuale di Ludwigsburg, Hindenburgstraße 40, 71638 Ludwigsburg e delle filiali affiliate da parte dei suoi visitatori.

§ 1 Generalità

(1) Le parti contrattuali sono il Distretto di Ludwigsburg, rappresentato dall'Amministratore del Distretto (di seguito denominato "Operatore") e i rispettivi utenti della WLAN (di seguito denominati ospiti).

(2) Facendo clic sul pulsante "Accetta", gli ospiti accettano le Condizioni generali di utilizzo, prendono atto dell'Informativa sulla privacy e acconsentono al trattamento dei propri dati personali. Cliccare sul pulsante "Accetta" è un prerequisito per l'utilizzo della WLAN. Le Condizioni generali d'uso e l'Informativa sulla privacy possono essere consultate in qualsiasi momento sulla homepage dell'amministrazione distrettuale all'indirizzo https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/nutzungsvereinbarung-wlan/.

(3) L'accesso alla WLAN richiede un terminale funzionante e compatibile con la WLAN. Inoltre, l'apparecchio finale deve disporre di un sistema operativo adeguato e di un browser Internet adatto, nonché di driver software aggiornati e di un protocollo di rete IP corrispondente. L'adempimento di questi requisiti di utilizzo è di esclusiva responsabilità dell'ospite.

(4) Il gestore si impegna a utilizzare sistemi di filtro web per regolare l'accesso a contenuti dannosi per i minori o comunque illegali. Tuttavia, il gestore non è obbligato a farlo, né l'ospite è autorizzato a farlo. Lo stesso vale per i contenuti e i servizi che limitano o mettono a rischio la disponibilità o la sicurezza tecnica dell'infrastruttura offerta.

(5) L'utilizzo della WLAN messa a disposizione dal gestore è soggetto esclusivamente alle disposizioni delle presenti Condizioni generali di utilizzo.

§ 2 Descrizione del servizio

(1) Il gestore fornisce all'ospite l'accesso gratuito a Internet nei locali dell'Ufficio distrettuale utilizzando la tecnologia wireless (Wireless Local Area Network "WLAN") nell'ambito delle proprie capacità tecniche. Il gestore non ha alcun obbligo corrispondente nei confronti dell'ospite.

(2) Non è garantito un accesso a Internet ininterrotto e senza problemi. In particolare, è possibile che l'accesso a Internet sia temporaneamente non disponibile o disponibile solo in misura limitata.

(3) Il gestore si limita a fornire l'accesso all'utilizzo di contenuti Internet. Non si assume alcuna responsabilità per i contenuti che possono essere utilizzati tramite Internet.

§ 3 Diritti dell'operatore

(1) Il gestore è autorizzato a modificare, limitare o interrompere temporaneamente o definitivamente l'accesso a Internet in qualsiasi momento e senza preavviso.

(2) Il gestore è autorizzato a negare permanentemente l'accesso a Internet agli ospiti che violano le presenti Condizioni generali d'uso.

§ 4 Doveri e obblighi dell'ospite

(1) L'ospite è tenuto a proteggere l'accesso a Internet fornito dal gestore dall'accesso non autorizzato di terzi. A tal fine, è responsabilità dell'ospite proteggere i dispositivi finali da lui registrati dall'accesso non autorizzato di terzi.

(2) L'ospite può utilizzare l'accesso a Internet messo a disposizione dal gestore solo nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti. L'uso illegale o improprio è espressamente vietato. Ciò include in particolare

a) L'utilizzo, la pubblicazione, la distribuzione, l'offerta e la pubblicità di contenuti pornografici, servizi e/o prodotti che violano le leggi sulla protezione dei giovani, le leggi sulla protezione dei dati e/o altre leggi e/o sono fraudolenti.

b) La pubblicazione o la messa a disposizione di contenuti che insultano o diffamano altre persone o terzi.

c) l'utilizzo, la messa a disposizione e la distribuzione di contenuti, servizi e/o prodotti legalmente protetti o gravati da diritti di terzi (ad es. diritti d'autore) senza esserne espressamente autorizzati, in particolare quando si utilizzano le cosiddette "reti di condivisione di file su Internet" o servizi di condivisione di file.

(3) A prescindere dal § 4 comma 2, nell'utilizzo dell'accesso a Internet fornito dall'operatore sono vietate le seguenti attività:

(a) caricare in modo sproporzionato i sistemi dell'operatore, compromettendo il buon funzionamento dell'hotspot (ad esempio, il trasferimento di grandi quantità di dati attraverso lo streaming video, ecc.)

(b) ospitare un server web o altri server utilizzando la WLAN dell'operatore.

(c) Manipolare i componenti di rete della WLAN dell'operatore.

(d) L'invio di e-mail di spam o l'utilizzo della WLAN per scopi commerciali (ad es. invio di pubblicità) o illegali.

(d) la diffusione di notizie false (fake news).

(e) la diffusione di virus, trojan, malware e altri file dannosi.

(f) la diffusione o la comunicazione di contenuti lascivi, offensivi, sessualmente espliciti, osceni o diffamatori o di contenuti o comunicazioni che possano promuovere o sostenere il razzismo, il fanatismo, l'odio, la violenza fisica o atti illeciti.

(4) In caso di abusi o altre accuse di utilizzo illegale di Internet segnalate dall'operatore o di rivendicazioni nei suoi confronti o di terzi, l'ospite è tenuto a collaborare immediatamente e pienamente al chiarimento dei fatti e a fornire all'operatore le informazioni necessarie in forma adeguata.

§5 Esonero di responsabilità

(1) L'ospite è responsabile di tutte le azioni intraprese in relazione all'utilizzo della WLAN messa a disposizione dal gestore.

(2) L'ospite è tenuto a risarcire il gestore da tutte le rivendicazioni di terzi che si basano sull'uso illegale dell'accesso a Internet da parte dell'ospite o sulla sua approvazione da parte di terzi o che derivano in particolare dalla protezione dei dati, dai diritti d'autore o da altre controversie legali legate all'uso dell'accesso a Internet fornito dal gestore. Se l'ospite riconosce o deve riconoscere l'imminenza di una tale violazione, deve informare immediatamente il gestore.

§ 6 Responsabilità

(1) Il gestore è responsabile nei confronti dell'ospite, senza limitazioni, per i danni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute e per i danni causati dal gestore intenzionalmente o per grave negligenza.

(2) Il gestore non è più responsabile nei confronti dell'ospite.

(3) Le presenti disposizioni in materia di responsabilità si applicano anche agli agenti ausiliari del gestore.

§ 7 Protezione dei dati

(1) L'esercente deve garantire che non vengano elaborati dati personali dell'ospite.

§ 8 Disposizioni finali

(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania.

(2) Se l'ospite è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, Ludwigsburg è il foro competente esclusivo per tutte le controversie relative alle presenti Condizioni generali d'uso.

(3) L'eventuale invalidità di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali d'uso non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.